Variazioni aliquote IMU Comuni: in attesa dell’applicativo

Il MEF con un comunicato annunciava a fine settembre che per metà ottobre sarebbe stato pronto l'applicativo informatico per la modifica da parte dei comuni delle aliquote IMU, ma ad oggi da sito MEF non si apprendono novità in merito.

Sul tema ricordiamo però che, con il DM 6 settembre del MEF è stato integrato il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n. 160.

I Comuni dovranno usare dal 1 gennaio 2025 la piattaforma preposta sul portale federalismo fiscale, che il MEF ha annunciato essere quasi pronta. Per provvedere all'aedempimento sono anche state aggiornate le linee guida, scarica qui il file.

Ricordiamo infine che entro il 28 ottobre sono attese le delibere dei comuni per le aliquote IMU 2024 e che in mancanza gli stessi enti dovranno applicare le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Riepiloghiamo le novità previste a partire dal 2025.

Aliquote IMU diversificabili dai Comuni: le regole

Il Decreto MEF del 6 settembre pubblicato nella GU del 18 settembre, integra le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU da parte dei comuni.

In dettaglio, è approvato l'allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'attuale allegato A, di cui al decreto 6 settembre, modifica e integra  le condizioni in base alle quali i comuni possono  introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste.

Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A ora integrato dal Decreto MEF del 6 settembre di cui si tratta.

Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza,  adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica  disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Il Mef con un comunicato del 27 settembre, in ragione di quando detto sopra, ha specificato che l’applicazione informatica sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.
A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.
Inoltre sono pubblicate le Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.
Il mef ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

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