Transizione 5.0: gli esclusi dall’agevolazione e relative deroghe

La Circolare MIMIT del 16 agosto, con anche una versione in errata corrige del 19 agosto, reca regole operative per la Transizione 5.0.

Il MIMIT e il GSE hanno fornito chiarimenti ad ampio raggio a chi vorrà richiedere il credito di imposta 5.0 per gli investimenti che garantiscono un risparmio energetico secondo parametri stabiliti.

Vediamo gli esclusi dal beneficio.

Transizione 5.0: gli esclusi dalla agevolazione

Viene specificato che al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

  • a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione:
    • 1. di attività per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
    • 2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei
      veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di
      combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è
      consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad
      uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti
  • b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,ad eccezione dei progetti di innovazione che:
    • 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano
      di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
    • 2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di
      monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto
      serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
  • c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:
    • 1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
    • 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di
      trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.