ISA e concordato biennale: le cause di esclusione

Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.

In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. 

Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:

  • soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.

Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.

In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.

Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:

  • viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
  • risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
  • risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
  • viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.

Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA

Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.

Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. 

A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività

Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.

Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale. 

Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.

La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. 

Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.