Credito ZES: cosa prevede il DL agricoltura

Il DL Agricoltura sarà convertito in legge entro il 14 luglio, vediamo le misure in arrivo che agevoleranno le imprese del settore impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

ZES Unica agricoltura: le novità del 2024

Si introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

A tal proposito, il nuovo regime prevede alcune particolarità rispetto a quello già disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge, 19 settembre 2023, n. 124: 

  • sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4, per i soli investimenti immobiliari, sono previsti i seguenti termini: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024); 
  • viene introdotta l’esclusione dall’agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (200 mila euro nel vigente comma 4). 

Infine, si prevede che le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, siano definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.